Il Consiglio di Amministrazione

 

 

Presidente

Tiziana DEL ROIO

 

 

 

 

Consigliere

Gilberto TESTA

 

 

 

 

 

 

 

 

Consigliere

Prof. Giuseppe MARTINO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 8 - Statuto
Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione che è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio stesso, salvo quelli che non siano riservati per Statuto all’Assemblea, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione degli scopi consortili.
In particolare il Consiglio di Amministrazione:

  1. predispone la programmazione annuale delle attività e il bilancio, quest’ultimo da sottoporre all’Assemblea ai sensi dell’articolo 2615 bis del Codice Civile;
  2. provvede alla gestione del fondo consortile;
  3. delibera sulle richieste di adesione al Consorzio, motivandone l’eventuale reiezione;
  4. delibera in materia di personale, ha facoltà di nominare il Direttore del Consorzio e assume il personale dipendente, e ne determina il compenso;
  5. approva i programmi di attività, le convenzioni, i contratti ed in genere tutti gli atti che comportano impegni di spesa;
  6. propone eventuali modifiche allo Statuto;
  7. redige, ove lo ritenga necessario, un regolamento interno del Consorzio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  8. vigila sull’esatto adempimento degli obblighi assunti nei confronti del Consorzio dei singoli Consorziati;
  9. il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell’articolo 2381 C.C. e quelle non delegabili ai sensi delle altre Leggi vigenti.

Il Consiglio è costituito da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri, secondo quanto stabilito di volta in volta dall’assemblea all’atto della nomina.
Al fine di assicurare la presenza in seno al Consiglio sia della componente tecnico-scientifica sia di quella riconducibile alla partecipazione pubblica e pertanto al fine di garantire le finalità istituzionali dell’Ente, si prevede che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia così disciplinata:

  • alla Regione Abruzzo vengono riservate la nomina del Presidente, come meglio dettagliato al successivo articolo 9, e di un Consigliere;
  • al Comune di Atessa (CH) è riservata la nomina di un Consigliere, solo in quanto attuale sede del Consorzio;
  • alle Università è riservata la nomina di un Consigliere ciascuna;
    nel caso in cui il numero delle università consorziate fosse tale da non permettere la nomina di un Consigliere per ciascuna di esse, verrà adottato quale criterio preferenziale per la scelta dell’università deputata alla nomina del Consigliere, l’anzianità d’iscrizione, quale risultante dal Libro Soci, della singola università consorziata;
  • i restanti membri saranno nominati dall’Assemblea tra i rappresentanti dei Consorziati ordinari. Il socio che non provveda alla designazione del consigliere entro tre mesi dall’invito fatto dal Presidente non avrà più diritto al suo rappresentante in Consiglio di Amministrazione.

Ad ogni elezione l’Assemblea determinerà il numero dei Consiglieri, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Uno o più componenti del Consiglio possono essere revocati dall’Assemblea convocata su richiesta di un terzo dei soci ordinari, con il voto favorevole della maggioranza dei Soci ordinari.
Se nel corso di un esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, i consiglieri in carica convocano entro trenta giorni l’Assemblea che provvede alla loro sostituzione.
Qualora per qualsiasi motivo venga a mancare metà o più dei componenti del Consiglio, lo stesso si considera decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.
I Consiglieri rimasti in carica devono convocare, entro trenta giorni, l’Assemblea per la nomina dell’intero Consiglio di Amministrazione.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento da parte di quest’ultimo.
Il Consiglio si riunisce, nella sede del Consorzio o altrove, ogni qualvolta il Presidente o almeno i due terzi dei Consiglieri lo ritengano necessario.
La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente mediante avviso scritto da inviare con lettera raccomandata, da spedirsi ai componenti il Consiglio ed ai Revisori almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.
In casi di urgenza tale termine può essere ridotto a quarantotto ore, e la convocazione va inviata a mezzo telegramma o fax. L’avviso deve indicare il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e, nel caso di assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.
Il Consiglio delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ciascuno dei quali ha diritto ad un voto.
In caso di parità nelle votazioni palesi, è determinante il voto del Presidente.
Delle deliberazioni è redatto verbale trascritto su apposito libro. Funge da segretario il Direttore. Qualora il Direttore non sia stato nominato o sia comunque assente, il Presidente incarica altro dipendente dell’ente.
Il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione può essere dichiarato decaduto dal Consiglio medesimo.
In tal caso, come in ogni altro caso di vacanza della carica di Consigliere, dovrà provvedersi alla nomina di un altro membro.