Organi e Struttura
ORGANI DEL CONSORZIO
Gli organi del Consorzio sono:
- l’Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l’Amministratore Delegato;
- il Comitato Tecnico-Scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
L’Assemblea è costituita dai rappresentanti legali o loro delegati di tutti i Soci Promotori ed Ordinari.
L’Assemblea:
- fissa il numero e nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza;
- nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- nomina i membri del Comitato Tecnico – Scientifico;
- nomina il Vice Presidente fra i componenti del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto stabilito al successivo articolo 9;
- approva il bilancio;
- determina le direttive generali dell’attività del Consorzio;
- delibera la quota di adesione e, ogni anno, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il contributo di partecipazione da parte dei Soci;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- approva il Regolamento interno;
- approva il programma delle attività annuali proposto dal Consiglio di Amministrazione;
- delibera sull’ammontare dei compensi spettanti ai componenti degli organi sociali.
L’Assemblea si riunisce almeno due volte l’anno; essa si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione o il Presidente lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei Consorziati.
La convocazione dell’Assemblea è fatta dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso, firmato dal Presidente, contenente il giorno, l’ora, il luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, inviato a mezzo lettera raccomandata a tutti i Consorziati almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza. Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza qualora nella prima non si raggiunga il numero legale di presenti. In caso di urgenza, si potrà derogare dal termine di cui sopra e utilizzare forme alternative di convocazione quali telegramma o fax, sempre che dette forme permettano utilmente al socio di intervenire in assemblea congruamente preparato ed informato sulle materie di discussione. Comunque il termine per la convocazione non potrà essere inferiore a tre giorni lavorativi precedenti la data fissata.
In mancanza delle formalità suddette, l’Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono rappresentati tutti i Consorziati e sono intervenuti gli Amministratori ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
L’Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio o altrove. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
I Consorziati possono farsi rappresentare nell’Assemblea mediante delega conferita per iscritto e valida per una singola Assemblea sia in prima che in seconda convocazione.
Le deleghe dovranno essere conservate tra gli atti del Consorzio.
La delega non può essere conferita ai Membri del Consiglio di Amministrazione, ai Revisori e ai dipendenti del Consorzio.
Ogni socio del Consorzio ha diritto ad un voto e non può essere portatore di più di una delega.
Per la validità della costituzione dell’Assemblea è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà più uno degli aderenti.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
Le decisioni, tanto in prima che in seconda convocazione sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
Spetta al Presidente accertare il diritto di intervento anche per delega, nonché la legale costituzione dell’Assemblea, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità delle votazioni.
Per le modifiche dello Statuto, per l’esclusione dei Soci, per la determinazione delle quote di partecipazione, per lo scioglimento anticipato o la proroga della durata del Consorzio occorre la maggioranza dei due terzi degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.
Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Presidente e del Vice Presidente che funge da segretario fino alla nomina del Direttore, che assume ordinariamente anche l’incarico di Segretario. I verbali sono trascritti a cura del Segretario in apposito libro ed i Consorziati possono prenderne conoscenza.
Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione che è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio stesso, salvo quelli che non siano riservati per Statuto all’Assemblea, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione degli scopi consortili.
In particolare il Consiglio di Amministrazione:
- predispone la programmazione annuale delle attività e il bilancio, quest’ultimo da sottoporre all’Assemblea ai sensi dell’articolo 2615 bis del Codice Civile;
- provvede alla gestione del fondo consortile;
- delibera sulle richieste di adesione al Consorzio, motivandone l’eventuale reiezione;
- delibera in materia di personale, ha facoltà di nominare il Direttore del Consorzio e assume il personale dipendente, e ne determina il compenso;
- approva i programmi di attività, le convenzioni, i contratti ed in genere tutti gli atti che comportano impegni di spesa;
- propone eventuali modifiche allo Statuto;
- redige, ove lo ritenga necessario, un regolamento interno del Consorzio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- vigila sull’esatto adempimento degli obblighi assunti nei confronti del Consorzio dei singoli Consorziati;
- il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell’articolo 2381 C.C. e quelle non delegabili ai sensi delle altre Leggi vigenti.
Il Consiglio è costituito da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri, secondo quanto stabilito di volta in volta dall’assemblea all’atto della nomina.
Al fine di assicurare la presenza in seno al Consiglio sia della componente tecnico-scientifica sia di quella riconducibile alla partecipazione pubblica e pertanto al fine di garantire le finalità istituzionali dell’Ente, si prevede che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia così disciplinata:
- alla Regione Abruzzo vengono riservate la nomina del Presidente, come meglio dettagliato al successivo articolo 9, e di un Consigliere;
- al Comune di Atessa (CH) è riservata la nomina di un Consigliere, solo in quanto attuale sede del Consorzio;
- alle Università è riservata la nomina di un Consigliere ciascuna;
nel caso in cui il numero delle università consorziate fosse tale da non permettere la nomina di un Consigliere per ciascuna di esse, verrà adottato quale criterio preferenziale per la scelta dell’università deputata alla nomina del Consigliere, l’anzianità d’iscrizione, quale risultante dal Libro Soci, della singola università consorziata; - i restanti membri saranno nominati dall’Assemblea tra i rappresentanti dei Consorziati ordinari. Il socio che non provveda alla designazione del consigliere entro tre mesi dall’invito fatto dal Presidente non avrà più diritto al suo rappresentante in Consiglio di Amministrazione.
Ad ogni elezione l’Assemblea determinerà il numero dei Consiglieri, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Uno o più componenti del Consiglio possono essere revocati dall’Assemblea convocata su richiesta di un terzo dei soci ordinari, con il voto favorevole della maggioranza dei Soci ordinari.
Se nel corso di un esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, i consiglieri in carica convocano entro trenta giorni l’Assemblea che provvede alla loro sostituzione.
Qualora per qualsiasi motivo venga a mancare metà o più dei componenti del Consiglio, lo stesso si considera decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.
I Consiglieri rimasti in carica devono convocare, entro trenta giorni, l’Assemblea per la nomina dell’intero Consiglio di Amministrazione.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento da parte di quest’ultimo.
Il Consiglio si riunisce, nella sede del Consorzio o altrove, ogni qualvolta il Presidente o almeno i due terzi dei Consiglieri lo ritengano necessario.
La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente mediante avviso scritto da inviare con lettera raccomandata, da spedirsi ai componenti il Consiglio ed ai Revisori almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.
In casi di urgenza tale termine può essere ridotto a quarantotto ore, e la convocazione va inviata a mezzo telegramma o fax. L’avviso deve indicare il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e, nel caso di assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.
Il Consiglio delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ciascuno dei quali ha diritto ad un voto.
In caso di parità nelle votazioni palesi, è determinante il voto del Presidente.
Delle deliberazioni è redatto verbale trascritto su apposito libro. Funge da segretario il Direttore. Qualora il Direttore non sia stato nominato o sia comunque assente, il Presidente incarica altro dipendente dell’ente.
Il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione può essere dichiarato decaduto dal Consiglio medesimo.
In tal caso, come in ogni altro caso di vacanza della carica di Consigliere, dovrà provvedersi alla nomina di un altro membro.
La Presidenza del Consiglio di Amministrazione e del Consorzio è attribuita di diritto al componente la Giunta Regionale preposto al Settore Agricoltura, Foreste e Alimentazione.
Il Vice Presidente è nominato tra i rappresentanti delle Università aderenti al Consorzio e dura in carica 3 (tre) anni.
Il Presidente, o il Vice Presidente in caso di inadempimento del primo, assolve alle seguenti funzioni:
- rappresenta legalmente il Consorzio a tutti gli effetti;
- firma l’avviso di convocazione per l’Assemblea, secondo le modalità indicate all’articolo 7 e ne presiede i lavori;
- convoca il Consiglio di Amministrazione e ne dirige i lavori;
- assume per conto del Consorzio tutti gli impegni e stipula i relativi contratti in esecuzione delle delibere degli Organi Collegiali;
- esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalle norme di legge e che comunque interessano il Consorzio;
- adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall’Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- vigila sulla tenuta e conservazione dei documenti.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell’articolo 2381 C.C. e quelle non delegabili ai sensi delle altre Leggi vigenti.
In particolare L’AMMINISTRATORE DELEGATO:
- provvede a convenzioni, a contratti ed in genere agli atti che comportino impegni di spesa e relativi pagamenti, esclusi i poteri di programmazione che restano attribuiti al CdA;
- organizza ed assume i provvedimenti necessari per lo svolgimento delle attività didattiche decise dal Consorzio;
- provvede all’esecuzione delle delibere di cui al punto 4) dell’art. 8 dello Statuto;
- divulga e promuove, d’intesa con il Presidente, le attività del Consorzio nell’ambito delle finalità statutarie. L’Amministratore Delegato risponde direttamente al Presidente sulle singole azioni intraprese per il raggiungimento degli obiettivi delegati e a lui riferisce sulla erogazione delle somme che si sono rese necessarie. Relaziona altresì al CdA, nella prima riunione utile, sulle iniziative intraprese o, in alternativa, dà comunicazione scritta ai membri del CdA e ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti sulle principali azioni svolte.
Il Vice Presidente del Consorzio è di diritto Presidente del Comitato Tecnico – Scientifico.
Il Comitato Tecnico – Scientifico è costituito da sette membri, oltre il Presidente.
Almeno due membri sono scelti sulla base di nominativi designati dalla Regione Abruzzo, e almeno due devono essere scelti, dalle Università socie del Consorzio, fra i docenti.
Il Comitato Tecnico – Scientifico è coordinato dal Presidente che lo convoca e ne presiede le riunioni.
I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono confermabili.
Il Comitato Tecnico – Scientifico ha il compito di elaborare pareri e proposte volti a definire la politica generale del Consorzio, le linee di ricerca, i programmi di formazione, formulando su indicazione del Consiglio di Amministrazione i programmi annuali di attività.
Esprime, inoltre, su richiesta del Presidente del Consorzio, valutazioni sulle attività didattiche e di ricerca da svolgersi, sulla qualità dei risultati e sulle modalità di effettuazione dei programmi.
Ha ampia discrezionalità nell’organizzare la propria attività, può delegare ad uno o più dei propri membri il compito di svolgere le citate istruttorie e può nominare nel proprio seno gruppi di lavoro con specifiche funzioni.
Esso è convocato dal proprio Presidente, anche quando ne sia richiesto dalla maggioranza dei suoi componenti, con l’indicazione dell’ordine del giorno.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
Delle deliberazioni è redatto verbale, da trascriversi in apposito registro dal segretario.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, e due supplenti, tutti iscritti nel ruolo dei Revisori dei Conti; un membro effettivo e uno supplente sono nominati dalla Giunta Regionale d’Abruzzo, gli altri sono nominati dall’assemblea.
Essi durano in carica tre anni, non possono essere revocati se non per giusta causa e non possono ricoprire altra carica all’interno del Consorzio.
Il Collegio nomina il Presidente al proprio interno.
Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l’Amministrazione del Consorzio ed accerta la regolare tenuta della contabilità e ne riferisce all’Assemblea in sede di esame del Bilancio consuntivo.
I Revisori dei Conti devono essere invitati alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee.
Si applicano ai Revisori ed al Collegio, in quanto compatibili, gli articoli 2401 – 2405 del Codice Civile.