Statuto del “Consorzio per la Tutela Valorizzazione degli Ecosistemi Montani e Marginali – CODEMM”

Articolo 1 - COSTITUZIONE
È costituito, ai sensi dell’articolo 2612 e seguenti del Codice Civile il “Consorzio per la tutela e valorizzazione degli Ecosistemi Montani e Marginali – CODEMM”. Il Consorzio non ha scopi di lucro e non può distribuire utili, sotto nessuna forma, ai consorziati.
Articolo 2 - SEDE
Il Consorzio ha sede legale presso il Comune di Atessa (CH).
Il Comune mette a disposizione del Consorzio, mediante comodato d’uso di durata pari a quella della permanenza del Consorzio medesimo presso il Comune, lo stabile in cui ospitare le attività del Consorzio.
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituiti uffici e sedi operative anche altrove.
Articolo 3 - DURATA
Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2014.
La durata può essere prorogata, salvo scioglimento deliberato dall’Assemblea o per altre cause previste dall’articolo 2611 Codice Civile.
Articolo 4 - SCOPO

Il Consorzio ha lo scopo di promuovere:

  • la formazione di figure professionali tese allo sviluppo dei settori agricolo, industriale, turistico e commerciale;
  • la tutela e la valorizzazione degli ecosistemi montani e marginali;
  • lo sviluppo della cultura dei sistemi montani e marginali, attraverso la conoscenza degli aspetti ecologici, tecnologici e socio-economici connessi con la loro gestione;
  • lo studio, la ricerca e la diffusione dell’informazione inerente i medesimi aspetti.

Il Consorzio a tal fine può:

  • promuovere e realizzare master post-laurea di valenza europea, orientati alla formazione ed aggiornamento di manager degli ecosistemi montani e marginali, con l’obiettivo di fornire chiavi di lettura, conoscenze di tecnologie avanzate ed attitudini analitiche necessarie alla comprensione e gestione degli ecosistemi montani e marginali, anche ai fini di protezione civile;
  • promuovere e realizzare corsi di perfezionamento tecnico-scientifico post-laurea su temi specifici connessi con le finalità del Consorzio, volti alla formazione di figure professionali di elevata specializzazione;
  • promuovere e realizzare corsi di orientamento tecnico post-diploma per l’avviamento e l’aggiornamento nell’ambito delle attività legate alla montagna, alla protezione civile e all’ambiente;
  • promuovere ogni altra iniziativa finalizzata alla realizzazione di attività formative qualificate, di attività didattiche collaterali, nonché di attività di ricerca e di diffusione delle innovazioni tecnologiche e comunque riconducibili agli scopi del consorzio.
Articolo 5 - CONSORZIATI
Fanno parte del Consorzio in qualità di Soci promotori: la Regione Abruzzo – Settore Agricoltura Foreste ed Alimentazione, le Università degli Studi dell’Aquila, di Chieti, di Teramo, l’Università Bocconi di Milano; nonché il Comune di Atessa (CH), sede del Consorzio, in qualità di socio ordinario.
Possono, inoltre, farne parte in qualità di soci ordinari: altre Università europee ed altre Regioni, l’UNCEM, le Comunità Montane, gli Enti Parco, le Camere di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato, le Banche, nonché altri Enti pubblici, o privati o persone giuridiche interessati alle finalità del Consorzio. Tutti questi enti possono accedere al Consorzio, previa richiesta ed esplicita accettazione degli scopi del Consorzio stesso e degli impegni definiti nel presente Statuto e nel Regolamento interno, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Per la partecipazione al Consorzio i Soci, ad eccezione delle Università, sono tenuti al versamento di una quota di adesione e di un contributo di partecipazione annuale stabiliti dall’Assemblea, ed il cui ammontare dovrà essere uguale per tutti.
Le Università ed i Consorzi Universitari, se costituiti in forma pubblica, saranno esonerati dal pagamento del contributo di cui sopra, ai sensi dell’articolo 13 della legge 705/85, mentre collaboreranno agli scopi del Consorzio con proprie risorse scientifiche e didattiche.
Il Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui ciò risponda all’interesse del Consorzio, potrà consentire, secondo quanto previsto al successivo articolo 8 numero 3) di questo statuto, che una singola quota consortile venga attribuita a più soggetti, fino ad un massimo di 3 (tre), divenendo pertanto di proprietà comune di tali soggetti, i quali, in analogia a quanto previsto dall’articolo 2347 del Codice Civile, dovranno nominare un rappresentante comune e parteciperanno in seno al Consorzio con i diritti e gli oneri riconducibili alla partecipazione di “un unico socio”, sia per quanto riguarda diritti ed oneri di natura economica (esempio: quota di adesione, contributo di partecipazione annuale, etc.) sia per quanto riguarda diritti ed oneri di natura amministrativa (esempio: diritto di intervento in assemblea, diritto di voto, etc.).
I partecipanti si impegnano a rimborsare annualmente al Consorzio tutti i costi di competenza sostenuti, in modo che l’esercizio si chiuda sempre senza utili e senza perdite.
Gli impegni annuali dei singoli Consorziati si intenderanno giuridicamente perfezionati solo in seguito a delibera dei rispettivi competenti organi.
I rappresentanti dei Consorziati, qualora trattasi di Enti pubblici, sono nominati con deliberazione dell’Ente stesso.
Per la Regione Abruzzo il rappresentante è nominato dalla Giunta Regionale su proposta del Componente la Giunta Regionale preposto al Settore Agricoltura.
Articolo 6 - ORGANI DEL CONSORZIO

Gli organi del Consorzio sono:

  1. l’Assemblea;
  2. il Consiglio di Amministrazione;
  3. il Presidente;
  4. il Comitato Tecnico-Scientifico;
  5. il Collegio dei Revisori dei Conti.
Articolo 7 - ASSEMBLEA

L’Assemblea è costituita dai rappresentanti legali o loro delegati di tutti i Soci Promotori ed Ordinari.
L’Assemblea:

  1. fissa il numero e nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza;
  2. nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
  3. nomina i membri del Comitato Tecnico – Scientifico;
  4. nomina il Vice Presidente fra i componenti del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto stabilito al successivo articolo 9;
  5. approva il bilancio;
  6. determina le direttive generali dell’attività del Consorzio;
  7. delibera la quota di adesione e, ogni anno, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il contributo di partecipazione da parte dei Soci;
  8. delibera sulle modifiche al presente Statuto;
  9. approva il Regolamento interno;
  10. approva il programma delle attività annuali proposto dal Consiglio di Amministrazione;
  11. delibera sull’ammontare dei compensi spettanti ai componenti degli organi sociali.

L’Assemblea si riunisce almeno due volte l’anno; essa si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione o il Presidente lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei Consorziati.
La convocazione dell’Assemblea è fatta dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso, firmato dal Presidente, contenente il giorno, l’ora, il luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, inviato a mezzo lettera raccomandata a tutti i Consorziati almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza. Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza qualora nella prima non si raggiunga il numero legale di presenti. In caso di urgenza, si potrà derogare dal termine di cui sopra e utilizzare forme alternative di convocazione quali telegramma o fax, sempre che dette forme permettano utilmente al socio di intervenire in assemblea congruamente preparato ed informato sulle materie di discussione. Comunque il termine per la convocazione non potrà essere inferiore a tre giorni lavorativi precedenti la data fissata.
In mancanza delle formalità suddette, l’Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono rappresentati tutti i Consorziati e sono intervenuti gli Amministratori ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
L’Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio o altrove. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
I Consorziati possono farsi rappresentare nell’Assemblea mediante delega conferita per iscritto e valida per una singola Assemblea sia in prima che in seconda convocazione.
Le deleghe dovranno essere conservate tra gli atti del Consorzio.
La delega non può essere conferita ai Membri del Consiglio di Amministrazione, ai Revisori e ai dipendenti del Consorzio.
Ogni socio del Consorzio ha diritto ad un voto e non può essere portatore di più di una delega.
Per la validità della costituzione dell’Assemblea è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà più uno degli aderenti.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
Le decisioni, tanto in prima che in seconda convocazione sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
Spetta al Presidente accertare il diritto di intervento anche per delega, nonché la legale costituzione dell’Assemblea, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità delle votazioni.
Per le modifiche dello Statuto, per l’esclusione dei Soci, per la determinazione delle quote di partecipazione, per lo scioglimento anticipato o la proroga della durata del Consorzio occorre la maggioranza dei due terzi degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.
Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Presidente e del Vice Presidente che funge da segretario fino alla nomina del Direttore, che assume ordinariamente anche l’incarico di Segretario. I verbali sono trascritti a cura del Segretario in apposito libro ed i Consorziati possono prenderne conoscenza.

Articolo 8 - CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione che è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio stesso, salvo quelli che non siano riservati per Statuto all’Assemblea, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione degli scopi consortili.
In particolare il Consiglio di Amministrazione:

  1. predispone la programmazione annuale delle attività e il bilancio, quest’ultimo da sottoporre all’Assemblea ai sensi dell’articolo 2615 bis del Codice Civile;
  2. provvede alla gestione del fondo consortile;
  3. delibera sulle richieste di adesione al Consorzio, motivandone l’eventuale reiezione;
  4. delibera in materia di personale, ha facoltà di nominare il Direttore del Consorzio e assume il personale dipendente, e ne determina il compenso;
  5. approva i programmi di attività, le convenzioni, i contratti ed in genere tutti gli atti che comportano impegni di spesa;
  6. propone eventuali modifiche allo Statuto;
  7. redige, ove lo ritenga necessario, un regolamento interno del Consorzio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  8. vigila sull’esatto adempimento degli obblighi assunti nei confronti del Consorzio dei singoli Consorziati;
  9. il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell’articolo 2381 C.C. e quelle non delegabili ai sensi delle altre Leggi vigenti.

Il Consiglio è costituito da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri, secondo quanto stabilito di volta in volta dall’assemblea all’atto della nomina.
Al fine di assicurare la presenza in seno al Consiglio sia della componente tecnico-scientifica sia di quella riconducibile alla partecipazione pubblica e pertanto al fine di garantire le finalità istituzionali dell’Ente, si prevede che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia così disciplinata:

  • alla Regione Abruzzo vengono riservate la nomina del Presidente, come meglio dettagliato al successivo articolo 9, e di un Consigliere;
  • al Comune di Atessa (CH) è riservata la nomina di un Consigliere, solo in quanto attuale sede del Consorzio;
  • alle Università è riservata la nomina di un Consigliere ciascuna;
    nel caso in cui il numero delle università consorziate fosse tale da non permettere la nomina di un Consigliere per ciascuna di esse, verrà adottato quale criterio preferenziale per la scelta dell’università deputata alla nomina del Consigliere, l’anzianità d’iscrizione, quale risultante dal Libro Soci, della singola università consorziata;
  • i restanti membri saranno nominati dall’Assemblea tra i rappresentanti dei Consorziati ordinari. Il socio che non provveda alla designazione del consigliere entro tre mesi dall’invito fatto dal Presidente non avrà più diritto al suo rappresentante in Consiglio di Amministrazione.

Ad ogni elezione l’Assemblea determinerà il numero dei Consiglieri, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Uno o più componenti del Consiglio possono essere revocati dall’Assemblea convocata su richiesta di un terzo dei soci ordinari, con il voto favorevole della maggioranza dei Soci ordinari.
Se nel corso di un esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, i consiglieri in carica convocano entro trenta giorni l’Assemblea che provvede alla loro sostituzione.
Qualora per qualsiasi motivo venga a mancare metà o più dei componenti del Consiglio, lo stesso si considera decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.
I Consiglieri rimasti in carica devono convocare, entro trenta giorni, l’Assemblea per la nomina dell’intero Consiglio di Amministrazione.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento da parte di quest’ultimo.
Il Consiglio si riunisce, nella sede del Consorzio o altrove, ogni qualvolta il Presidente o almeno i due terzi dei Consiglieri lo ritengano necessario.
La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente mediante avviso scritto da inviare con lettera raccomandata, da spedirsi ai componenti il Consiglio ed ai Revisori almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.
In casi di urgenza tale termine può essere ridotto a quarantotto ore, e la convocazione va inviata a mezzo telegramma o fax. L’avviso deve indicare il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e, nel caso di assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.
Il Consiglio delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ciascuno dei quali ha diritto ad un voto.
In caso di parità nelle votazioni palesi, è determinante il voto del Presidente.
Delle deliberazioni è redatto verbale trascritto su apposito libro. Funge da segretario il Direttore. Qualora il Direttore non sia stato nominato o sia comunque assente, il Presidente incarica altro dipendente dell’ente.
Il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione può essere dichiarato decaduto dal Consiglio medesimo.
In tal caso, come in ogni altro caso di vacanza della carica di Consigliere, dovrà provvedersi alla nomina di un altro membro.

Articolo 9 - IL PRESIDENTE

La Presidenza del Consiglio di Amministrazione e del Consorzio è attribuita di diritto al componente la Giunta Regionale preposto al Settore Agricoltura, Foreste e Alimentazione.
Il Vice Presidente è nominato tra i rappresentanti delle Università aderenti al Consorzio e dura in carica 3 (tre) anni.
Il Presidente, o il Vice Presidente in caso di inadempimento del primo, assolve alle seguenti funzioni:

  1. rappresenta legalmente il Consorzio a tutti gli effetti;
  2. firma l’avviso di convocazione per l’Assemblea, secondo le modalità indicate all’articolo 7 e ne presiede i lavori;
  3. convoca il Consiglio di Amministrazione e ne dirige i lavori;
  4. assume per conto del Consorzio tutti gli impegni e stipula i relativi contratti in esecuzione delle delibere degli Organi Collegiali;
  5. esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalle norme di legge e che comunque interessano il Consorzio;
  6. adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall’Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
  7. vigila sulla tenuta e conservazione dei documenti.
Articolo 10 - COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO
Il Vice Presidente del Consorzio è di diritto Presidente del Comitato Tecnico – Scientifico che lo coordina e ne presiede le riunioni.
Il CTS è convocato dal proprio Presidente o dall’Amministratore Delegato, anche quando ne sia richiesto dalla maggioranza dei sui componenti, con l’indicazione dell’ordine del giorno.
Il Comitato Tecnico – Scientifico è costituito da sette membri, oltre il Presidente.
Almeno due membri sono scelti sulla base di nominativi designati dalla Regione Abruzzo, e almeno due devono essere scelti dalle Università socie del Consorzio, fra i docenti.
I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono rinnovabili.
Il Comitato Tecnico – Scientifico ha il compito di elaborare pareri e proposte al Consiglio di Amministrazione volti a definire la politica generale del Consorzio, le linee di ricerca, i programmi di formazione, formulando sempre al Consiglio di Amministrazione i programmi annuali di attività.
Esprime, inoltre, su richiesta del Presidente del Consorzio, valutazioni sulle attività didattiche e di ricerca da svolgersi, sulla qualità dei risultati e sulle modalità di effettuazione dei programmi.
Articolo 11 - IL REVISORE LEGALE DEI CONTI
Il Codemm si avvale di un Revisore Legale dei Conti effettivo e da un supplente, tutti iscritti nell’albo dei Revisori Legali dei Conti.
Il membro effettivo è nominato dalla Giunta Regionale d’Abruzzo, il supplente è nominato dall’Assemblea.
Essi durano in carica tre anni, non possono essere revocati se non per giusta causa e non possono ricoprire altra carica all’interno del Consorzio.
Il Revisore Legale dei Conti controlla l’Amministrazione del Consorzio ed accerta la regolare tenuta della contabilità e ne riferisce all’Assemblea in sede di esame del Bilancio consuntivo.
Il Revisore Legale dei Conti deve essere invitato alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee.
Si applicano al Revisore, in quanto compatibili, gli articoli 2401 – 2405 del Codice Civile.
Articolo 12 - FONDO CONSORTILE

Il Consorzio deve tenere, senza fini di lucro, all’autosufficienza della gestione. Eventuali eccedenze saranno reimpiegate nelle attività del Consorzio per il finanziamento di ricerche, iniziative didattiche, dotazioni tecniche o come riserve di liquidità.
Il fondo è formato da:

  1. le quote di adesione ed i contributi straordinari dei Consorziati;
  2. i contributi ed i finanziamenti in conto capitale previsti dalle normative vigenti regionali, nazionali ed internazionali;
  3. eventuali altre entrate di qualsiasi natura, compresi i proventi del patrimonio e quelli derivanti dalle attività svolte dal Consorzio.

Per tutta la durata del Consorzio i Consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, né spetta al Consorziato escluso e receduto quota alcuna del fondo consortile.

Articolo 13 - ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario inizia il 1º (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Articolo 14 - RECESSO
Il Consorziato può recedere, oltre che per i casi previsti dal Codice Civile, nel caso in cui non accetti l’aumento della quota di partecipazione o la determinazione del contributo annuale.
La dichiarazione di recesso dovrà essere indirizzata con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione e deve essere annotata nel libro dei Consorziati a cura degli amministratori; essa ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima o, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.
Il recedente risponderà solo delle obbligazioni e degli oneri assunti dallo stesso nei confronti del Consorzio o di terzi anteriormente alla data della dichiarazione di recesso.
Articolo 15 - ESCLUSIONE
Nel caso di grave violazione degli obblighi e doveri discendenti dal presente Statuto e, in particolare, per mancato adempimento degli obblighi di carattere economico nei confronti del Consorzio, il Consorziato può essere escluso e perdere tale qualità.
Può essere, altresì, escluso il Consorziato dichiarato fallito o ammesso alla procedura di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta.
La deliberazione viene assunta dall’Assemblea a maggioranza dei due terzi dei componenti.
Articolo 16 - SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea la quale provvederà alla nomina di un liquidatore cui spettano tutti i poteri di legge per le operazioni di liquidazione.
I beni che residuano dalla liquidazione saranno devoluti ad un Ente culturale designato dall’Assemblea e che abbia scopi analoghi a quelli perseguiti dal Consorzio.
Articolo 17 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine all’interpretazione e l’esecuzione del presente contratto di Consorzio tra i singoli membri del Consorzio ovvero tra gli Organi dello stesso, sarà deferita ad un Collegio di arbitri composto di tre membri dei quali uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due di comune accordo, o in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente sulla sede legale del Consorzio.
Gli arbitri decideranno in unica istanza “ex bono et aequo” senza alcuna formalità di procedura e il loro lodo sarà inappellabile.
Articolo 18 - RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento a quanto stabilito dal Codice Civile e dalle leggi speciali in materia di Consorzi ed alle norme sulle Associazioni in genere.